Dal punto di vista civilistico, per le società che passano ai Principi contabili nazionali dagli Ias/Ifrs, il saldo delle differenze determinate in base all’applicazione retroattiva dei Principi nazionali segue le re-gole dell’articolo 7-bis, D.Lgs. 38/2005, relativo alle opzioni previste dal Regolamento 1606/2002 in materia di Principi contabili internazionali. L’articolo disciplina gli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale: tale passaggio è consentito, alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall’articolo 2-bis, D.Lgs. 38/2005 introdotto dal comma 1070, L. 145/2018. È previsto che il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale, se positivo, è iscritto in una riserva indisponibile. La riserva si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. Inoltre, la riserva è indisponibile anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, comma 3, 2357, comma 1, 2358, comma 6, 2359-bis, comma 1, 2432, 2478-bis, comma 4, cod. civ.. Può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale: tuttavia, in questo caso, deve essere reintegrata accantonando utili degli esercizi successivi.