Un lavoratore riceveva a titolo di rimborso per il mancato godimento di riposi e ferie delle somme, in relazione alle quali il proprio datore di lavoro versava un acconto IRPEF, per il p.i. 2008.
Il contribuente, ritenendo che nessuna imposta dovesse essere corrisposta, inviava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso degli acconti versati, la quale però non dava seguito facendo maturare un silenzio rifiuto.
Questo veniva immediatamente impugnato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie, le quali in entrambi i gradi ne accoglievano le doglianze. In particolare, i giudici di merito ritenevano che detta indennità avesse natura risarcitoria e, come tale, non potesse essere assoggettata ad imposta.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione sostenendo che tali indennità sono corrisposte a titolo di mancata fruizione e, in assenza di una specifica deroga nell’ordinamento, vanno tassate.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19713, depositata il 22 luglio 2019, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’indennità sostitutiva del riposo settimanale e quella delle ferie non godute sono soggette a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, si tratta di somme di natura retributiva, poiché rispondono all’esigenza del datore di lavoro di sopperire a prestazioni erogate in violazione delle normative che lo tutelano. Il dipendente, infatti, presta la propria attività in un periodo di tempo da dedicare al riposo.
In secondo luogo, anche un eventuale profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile. Tali indennità, infatti, costituiscono una vera e propria attribuzione patrimoniale riconosciuta in dipendenza di un rapporto di lavoro per le quali il Legislatore non ha espressamente escluso la tassazione.
Non sono inserite, infatti, nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione di cui all’art. 51 TUIR. Da qui l’accoglimento del ricorso.