I rimborsi spese forfettari erogati in occasione di una trasferta possono essere fiscalmente trattati al pari delle indennità di diaria, con la conseguente applicazione della corrispondente quota di esenzione giornaliera.
È questa la risposta n. 304 del 23 luglio scorso fornita dall'agenzia delle Entrate ad un interpello sul trattamento fiscale di somme erogate a titolo di rimborso spese forfettario a fronte di missioni effettuate nell'ambito di un percorso formativo strutturato.
In particolare, il caso oggetto del quesito riguarda l'erogazione di una somma forfettaria che copre una missione di tre giorni, erogata anche a copertura delle spese di trasporto, vitto ed alloggio, erogata direttamente sul conto corrente dei lavoratori interessati da parte dell'Ente che gestisce il piano formativo, in virtù di un'apposita convenzione da questi sottoscritta con l'amministrazione datore di lavoro.
La soluzione proposta dal soggetto istante, di considerare quelle somme meramente risarcitorie dei costi e quindi prive di rilevanza reddituale, con conseguente esenzione fiscale, non è stata accolta dalle Entrate in ragione del principio dell'omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente previsto dall'articolo 51 del Tuir, salvo le deroghe espressamente disciplinate dal comma 2 della medesima norma.
L'Amministrazione ha invece richiamato la specifica disciplina prevista per la trasferta all'articolo 51, comma 5, del Tuir, che per le missioni fuori dal comune sede di lavoro prevede tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, misto o forfettario).
Assumendo che la fattispecie in esame riguardi una missione effettuata al di fuori del comune sede di lavoro, e considerando la natura forfettaria dell'erogazione, l'Agenzia ha ritenuto applicabile il regime della diaria di cui alla prima parte del comma 5 dell'articolo 51 del Tuir, secondo il quale per ogni indennità giornaliera è riconosciuta una quota di esenzione di euro 46,48 o euro 77,47 a seconda che la missione si svolga in Italia o all'estero.
L'Agenzia chiarisce altresì all'istante che l'obbligo di applicare e versare le ritenute fiscali dovute sull'importo del rimborso forfettario giornaliera eccedente la quota esente, è in via generale, ai sensi dell'articolo 23 del Dpr n. 600/1973 in capo al soggetto erogatore (Ente terzo coordinatore del progetto).
E' comunque consentito, come richiamato dall'amministrazione finanziaria in precedenti provvedimenti di prassi, nel caso di situazione simili in cui sussiste un collegamento evidente tra datore di lavoro e terzo erogatore, che gli obblighi di sostituzione d'imposta rimangano in capo al datore di lavoro dei dipendenti interessati, previa tempestiva comunicazione a quest'ultimo dell'avvenuta erogazione dell'emolumento.
A parere dell'Agenzia, nel caso oggetto di interpello si ricade nella fattispecie secondo la quale l'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute sui rimborsi forfettari erogati dall'Ente terzo, rimane comunque in capo al datore di lavoro, in quanto il collegamento tra i soggetti coinvolti (Ente terzo coordinatore e datore di lavoro) è espressamente disciplinato nella convenzione che regolamenta il Piano formativo sottoscritto dagli stessi.