Uno degli aspetti della disciplina della transazione fiscale su cui l’Agenzia delle entrate sta maturando una nuova posizione è quello riguardante il trattamento dei cosiddetti “creditori strategici”. Poiché l’articolo 182-ter, L.F. stabilisce che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerte con la proposta di transazione fiscale per il soddisfacimento dei crediti tributari privilegiati non possono essere meno convenienti di quelli previsti per i crediti privilegiati di rango inferiore o chirografari, ci si è chiesti se la previsione di un pagamento dei creditori strategici chirografari superiore a quello proposto per i crediti fiscali comportasse la violazione di tale disposizione. Ora l’Agenzia delle entrate pare decisa a confermare, opportunamente, la legittimità della deroga del principio del divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari a favore dei creditori strategici, a patto però che l’apporto di questi ultimi sia realmente essenziale per la gestione dell’impresa.