La CTP di Reggio Emilia, con la sentenza n. 173/2019, ha affermato che la contestazione di dividendi non dichiarati in capo ai soci di una società a ristretta base azionaria è legittima in presenza di ricavi occultati da parte dell’impresa e non anche di costi non deducibili in quanto viene a mancare la necessaria provvista finanziaria di cui si presume la illecita distribuzione. In ogni caso, se il socio è, a sua volta, una società di capitali occorre osservare, nella determinazione dell’imponibile dei dividendi presuntivamente distribuiti, le regole del Tuir non potendosi contestare direttamente in capo alla persona fisica considerata beneficiaria effettiva, tutte le somme. Ne consegue che l’ufficio deve prima rettificare la dichiarazione della società/socia e successivamente, a cascata, quella del socio persona fisica.