Leasing al test del trattamento contabile e fiscale e al bivio della redazione del bilancio: in base al codice civile e ai Principi contabili nazionali o in base ai Principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Il codice civile non prevede l’iscrizione dei beni in leasing nello Stato patrimoniale dell’utilizzatore che sono inseriti, unitamente al relativo indebitamento, soltanto nella Nota integrativa per quanto prevede l’articolo 2427, n. 22. Il proprietario-concedente deve indicare separatamente i beni concessi in locazione finanziaria che restano iscritti nel suo bilancio: è quanto prescrive l’articolo 2424, cod. civ.. Diversa metodologia di rilevazione del leasing riguarda i bilanci redatti in base ai Principi contabili internazionali. Il nuovo principio elimina la differenza tra leasing finanziario e leasing operativo, unificando il trattamento contabile dell’utilizzatore che iscrive in bilancio il diritto all’utilizzo dell’attività e la relativa passività. La nuova modalità di contabilizzazione pone fine a qualsiasi discussione sulla qualificazione di un leasing tra finanziario o operativo, eliminando incertezze e comportamenti discrezionali.
Ma il Fisco segue ancora la natura del contratto
La nuova modalità di contabilizzazione ha comportato l’emanazione delle disposizioni fiscali di coordinamento, tra Ifrs 16 e regole di determinazione della base imponibile Ires e Irap. Il decreto Mef del 5 agosto, per ragioni fiscali, ha dettato regole diverse tra leasing che prevedono il trasferimento dell’attività sottostante al termine del contratto e leasing che non la prevedono: ai soli fini tributari, il decreto fa risorgere la differenza tra ex leasing finanziari ed ex leasing operativi. Pertanto, ai fini fiscali non rileva la tipologia, materiale o immateriale, dell’attività oggetto del leasing, ma rileva la sostanza del contratto per quanto riguarda quello che accade al termine dello stesso.