Sono esonerati dagli Isa i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato il modello. Così una Stp che esercita l’attività di consulente del lavoro, e che determina l’imponibile fiscale secondo le regole previste per il reddito d’impresa, non dovrà compilare il modello da allegare alla dichiarazione dei redditi. Inoltre l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, come peraltro già avveniva in tema di studi di settore, che non vi sarà alcuna problematica di carattere penal-tributario per quei soggetti che dovessero adeguare i propri ricavi/compensi in dichiarazione dei redditi per migliorare il proprio posizionamento ai fini Isa, e questo a prescindere dalle cifre in ballo.