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Contratto a termine, nelle realtà complesse requisiti formali a maglie larghe

Pubblicato il 05 settembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Nelle realtà aziendali complesse per la legittimità del termine non è richiesta l'indicazione del nome del sostituito e della causale dell'assenza. Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 23 agosto 2019, numero 21672 è quello della nullità del termine, dichiarata dai giudici di merito, apposto al contratto stipulato da una compagnia aerea per esigenze di sostituzione del personale assente per malattia con mansioni di assistente di volo impiegato presso la base di servizio di Milano.

La Cassazione, nelle motivazioni, riprende in maniera sintetica ed efficace il proprio orientamento e quello della Corte costituzionale (214/2009) in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, che possiamo così riassumere: l'onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.

Pertanto «nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità» (fra le molte: 10068/2013).

La Corte di cassazione ha quindi ritenuto esistente, nel caso concreto, il requisito della specificità, per effetto dell'indicazione nell'atto scritto: della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire. Conclusione rafforzata dalla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive a seguito dell'avvenuto accertamento, in riferimento all'ambito territoriale dell'ufficio interessato, del numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, eccetera del personale a tempo indeterminato.


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