L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 381/2019, ha chiarito che è «inesistente», sotto il profilo tributario, il trust strutturato in modo che il trustee non abbia l’effettivo potere di amministrare e disporre dei beni vincolati in trust dal disponente. Ne consegue che in questa situazione: il trust non può essere qualificato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi; il trust si deve considerare co-me una struttura meramente interposta rispetto al disponente; al disponente devono continuare a essere attribuiti i redditi formalmente prodotti dal trust.