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Cessione fabbricati, molti limiti per il registro fisso

Pubblicato il 18 settembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

I trasferimenti di fabbricati interi a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione che si impegna-no a demolirli e ricostruirli (anche con diversa volumetria), nonché a venderli nei 10 anni successivi, so-no soggetti all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Ma l’agevolazione dipende da colui che cede il fabbricato, a seconda che sia o meno un soggetto Iva. L’articolo 7, D.L. 34/2019 prevede importanti condizioni: l’impresa acquirente deve effettuare sul fabbricato degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione viene meno se nel termine di 10 anni non vengano effettuate le vendite di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. Se tale condizione non viene rispettata, sarà dovuta l’imposta di registro nella misura ordinaria del 9%, oltre alla sanzione del 30% e gli interessi di mora dalla data di acquisto. Le imposte ipotecarie e catastali sono comunque dovute in misura fissa di euro 200 cadauna. Trattandosi di agevolazione in materia di imposta di registro, è decisiva la provenienza dei fabbricati, che possono essere sia abitativi che strumentali; appare evidente che la norma non si applica per i fabbricati acquistati assolvendo l’Iva, mentre si applica per le cessioni che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta come operazioni esenti.


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