A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini della non imponibilità di un’operazione intracomunitaria, l’identificativo Iva del soggetto acquirente e il corretto invio degli elenchi riepilogativi diventano elementi sostanziali per la realizzazione delle operazioni non imponibili. In particolare, per quanto riguarda il numero di identificazione Iva in relazione all’esenzione per le cessioni di beni nell’ambito degli scambi intracomunitari, con la Direttiva 2018/1910/UE è stato proposto l’inserimento del numero di identificazione Iva dell’acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull’Iva (sistema Vies), assegnato da uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni diventi, unitamente alla condizione di trasporto dei beni fuori dallo Stato membro di cessione, una condizione sostanziale per l’applicazione della esenzione anziché un requisito formale. Inoltre, considerando che l’inserimento nell’elenco Vies è essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio, è considerato elemento chiave nella lotta contro la frode nell’Unione e come tale sostanziale.