L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 462/2019, ha affermato che non sono tassabili le plusvalenze, così come non sono deducibili le minusvalenze, originate dalla vendita di beni nell’ambito di un concordato, solo se si tratta di un concordato con integrale cessione dei beni; concorrono invece a formare il reddito imponibile secondo le regole ordinarie nel concordato di risanamento in continuità e anche nel concordato “misto”, cioè nel concordato in cui è prevista la vendita di beni non strategici a fianco della prosecuzione dell’attività d’impresa attuata con finalità di risanamento.