Notizia

Le plusvalenze sono tassabili nel concordato in continuità

Pubblicato il 25 novembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 462/2019, ha affermato che non sono tassabili le plusvalenze, così come non sono deducibili le minusvalenze, originate dalla vendita di beni nell’ambito di un concordato, solo se si tratta di un concordato con integrale cessione dei beni; concorrono invece a formare il reddito imponibile secondo le regole ordinarie nel concordato di risanamento in continuità e anche nel concordato “misto”, cioè nel concordato in cui è prevista la vendita di beni non strategici a fianco della prosecuzione dell’attività d’impresa attuata con finalità di risanamento.


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Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).