La disciplina ai fini delle imposte dirette dei derivati ruota attorno all’articolo 112, Tuir. Il comma 6 va letto in correlazione con l’articolo 7, comma 4, decreto 8 giugno 2011, secondo cui «la relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura». Essendo l’inerenza un concetto che si colloca “a monte” del reddito d’impresa, non ve n’è traccia nell’articolo 112, Tuir. Nessuna equazione a priori è possibile, tra “strumenti non di copertura” e “componenti non inerenti”, così come la correlazione con l’attività d’impresa non si ha solo se lo strumento è sottoscritto da una società finanziaria, ma per qualunque impresa che ritiene opportuno coprirsi, ad esempio, dal rischio di tasso (in presenza di un mutuo o di un leasing a tasso variabile) o di cambio (in presenza di posizioni creditorie/debitorie o di operazioni programmate in valuta). L’inerenza va valutata caso per caso.