Notizia

Fallimento, tassata la rinuncia parziale se il credito viene acquistato da terzi

Pubblicato il 18 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 530/2019, ha affermato che la rinuncia parziale al credito vantato nei confronti della controllata costituisce sopravvenienza attiva imponibile, per la parte che eccede il valore fiscale del credito, anche quando questo è acquistato da terzi nell’ambito di un fallimento. A nulla rileva, pertanto, la circostanza che il prezzo di acquisto sia fissato direttamente nell’ambito della procedura concorsuale.

Prossime scadenze

Calendario
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Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

Scadenza del 31 marzo 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 marzo 2026
Enti non commerciali variazione dati mod. eas

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2025, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati,...

Scadenza del 31 marzo 2026
Bonus pubblicità 2026

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / ...