L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 530/2019, ha affermato che la rinuncia parziale al credito vantato nei confronti della controllata costituisce sopravvenienza attiva imponibile, per la parte che eccede il valore fiscale del credito, anche quando questo è acquistato da terzi nell’ambito di un fallimento. A nulla rileva, pertanto, la circostanza che il prezzo di acquisto sia fissato direttamente nell’ambito della procedura concorsuale.