Notizia

Fallimento, tassata la rinuncia parziale se il credito viene acquistato da terzi

Pubblicato il 18 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 530/2019, ha affermato che la rinuncia parziale al credito vantato nei confronti della controllata costituisce sopravvenienza attiva imponibile, per la parte che eccede il valore fiscale del credito, anche quando questo è acquistato da terzi nell’ambito di un fallimento. A nulla rileva, pertanto, la circostanza che il prezzo di acquisto sia fissato direttamente nell’ambito della procedura concorsuale.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2024, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire i...

Scadenza del 17 marzo 2025
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

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Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).