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Compensazioni orizzontali solo dopo la dichiarazione

Pubblicato il 20 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Decreto Fiscale stabilisce che le compensazioni dei crediti di ammontare superiore a 5.000 euro è ammessa solo dopo la presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Le nuove disposizioni si applicano ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive sui redditi e all'Irap, maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; pertanto, 
a differenza di quanto accadeva fino al 2019, i crediti relativi all'anno precedente non potranno più essere utilizzati, indistintamente, dal 1° gennaio ma si dovranno distinguere 2 casi. Il primo è quello dei crediti di ammontare inferiore a 5.000 euro i quali sono liberamente utilizzabili anche senza che sia presentata la dichiarazione (quindi, nulla cambia rispetto alle regole vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto fiscale). Il secondo caso, invece, riguarda i crediti di ammontare superiore a 5.000 euro per il cui utilizzo si dovrà attendere il decimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò significa che si dovrà attendere almeno il mese di maggio (ovvero il mo-mento a decorrere dal quale è possibile presentare la dichiarazione), ma è probabile che il tempo si allunghi. Si ricorda che, a regime, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissato al 30 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento. 

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Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

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Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).