L’ufficio del massimario della Corte di Cassazione, in riferimento alle novità introdotte con il D.L. 124/2019, e, in particolare, all’estensione ad alcuni reati tributari più gravi della responsabilità amministrativa dell’ente prevista dal D.Lgs. 231/2001, evidenzia che finora il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario (articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000) commesso a beneficio di una società di capitali, per consolidata giurisprudenza, anche a Sezioni unite, viene eseguito nei confronti dell’ente solo ove possibile in via diretta, normalmente consistente nella disponibilità liquida alla data della commissione del reato. In caso di insufficienza delle somme, la misura viene eseguita, in genere, nei confronti del rappresentante legale dell’ente imputato nel procedimento penale anche sotto la forma per equivalente. Ciò in quanto era esclusa la possibilità di procedere per equivalente nei confronti della società. In futuro, trova applicazione l’articolo 19, D.Lgs. 231/2001, che prevede la possibilità di procedere alla confisca (e quindi al sequestro) sia direttamente sia per equivalente del profitto o del prezzo dell’illecito nei confronti del patrimonio della società. Questa previsione, evidenzia la relazione, potrebbe comportare che in futuro la misura cautelare sia motivata su una differente base normativa.