L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 19/2020, ha stabilito che la circostanza che beni immateriali, quali i marchi, non siano stati (eventualmente) iscritti nel bilancio del cedente in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione (acquisto a titolo originario) non è rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio della rateizzabilità delle plusvalenze.