L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 57/2020, ha chiarito che in una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è consentito il riporto delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) sebbene le società coinvolte non superino i limiti previsti dall’articolo 172, comma 7, Tuir, guardando agli elementi fattuali.