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Appalti, alle P.A. «commerciali» autocertificazioni al posto del Durf

Pubblicato il 15 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore: Italia Oggi;

I certificati di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, nello schema approvato dal provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020 (il cosiddetto Durf), costituiscono causa di esclusione dei contratti “labour intensive”. La circolare n. 1/E/2020 chiarisce che questi potranno essere consegnati dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, ai loro committenti, nei rapporti che rientrano nel perimetro dei controlli (compresi quelli delle catene di soggetti), al fine di evitare la consegna delle deleghe F24 e la comunicazione dei dati previsti dal medesimo articolo 17-bis, comma 2. Le imprese, ottenuto il certificato dall'Agenzia delle entrate e sulla base delle risultanze dello stesso, all'interno dell'arco temporale di durata della sua validità (4 mesi dalla data del rilascio), potranno rilasciare un'autocertificazione in base all'articolo 46, D.P.R. 445/2000 al fine di ottenere lo stesso risultato di esonero dagli altri adempimenti di comunicazione. Conseguentemente, la previsione comporta che le P.A. eventualmente interessate, perché committenti nello svolgimento di attività commerciale, non potranno richiedere il rilascio del Durf e neppure dei documenti e dati di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis e dovranno in questo caso accettare l'autocertificazione provvedendo alle ordinarie verifiche di sussistenza dei requisiti, anche a campione, ordinariamente previste dall'articolo 71, D.P.R. 445/2000, direttamente presso l'Agenzia delle entrate (direttiva ministero P.A. e semplificazione n. 14/2011).


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