Secondo la circolare 1/E/2020, nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (ma non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione con le relative eccezioni), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, a condizione che sia fornita al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 17-bis.
Questa apertura avrebbe il compito di consentire, nei primi mesi di applicazione, maggiore tranquillità agli operatori. Ma, a ben guardare, l’effetto rischia di essere l’opposto. Se il sostituto d’imposta versa le ritenute di tutti i dipendenti con un’unica delega e questa viene inviata a ciascun committente, come possono costoro verificare che le ritenute relative al proprio contratto di appalto/affidamento siano state correttamente operate e versate? Occorrerebbe chiedere ulteriore documentazione al sostituto, ma ciò, invece di costituire una semplificazione rispetto al meccanismo a regime, rappresenterebbe una ulteriore e rilevante complicazione.
Si è dell’avviso che, se proprio queste disposizioni non possono essere sospese in attesa che tutto inizi a funzionare a dovere, il periodo transitorio vada almeno privato di qualunque conseguenza sanzionatoria in capo ai vari committenti coinvolti.