Notizia

Regime transitorio senza sanzioni

Pubblicato il 18 febbraio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Secondo la circolare 1/E/2020, nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (ma non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione con le relative eccezioni), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, a condizione che sia fornita al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 17-bis.

Questa apertura avrebbe il compito di consentire, nei primi mesi di applicazione, maggiore tranquillità agli operatori. Ma, a ben guardare, l’effetto rischia di essere l’opposto. Se il sostituto d’imposta versa le ritenute di tutti i dipendenti con un’unica delega e questa viene inviata a ciascun committente, come possono costoro verificare che le ritenute relative al proprio contratto di appalto/affidamento siano state correttamente operate e versate? Occorrerebbe chiedere ulteriore documentazione al sostituto, ma ciò, invece di costituire una semplificazione rispetto al meccanismo a regime, rappresenterebbe una ulteriore e rilevante complicazione.

Si è dell’avviso che, se proprio queste disposizioni non possono essere sospese in attesa che tutto inizi a funzionare a dovere, il periodo transitorio vada almeno privato di qualunque conseguenza sanzionatoria in capo ai vari committenti coinvolti.


Prossime scadenze

Calendario
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Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).