L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2020, ritiene che le catene di imprese che, attraverso i vari contratti di appalto, subappalto e affidamento sono coinvolte nell’esecuzione di un’opera rientrano a pieno titolo negli adempimenti previsti dall’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997. Al fine di evitare aggiramenti della soglia quantitativa di 200mila euro annui fissata dal Legislatore, la circolare individua essenzialmente tre situazioni, ognuna caratterizzata da diversi obblighi per i soggetti coinvolti e da dubbi applicativi. Nella prima fattispecie tra committente e appaltatore (anche in forma di associazione tempo-ranea di imprese) sussiste un contratto superiore alla soglia e gli ulteriori requisiti (prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente, utilizzo di beni strumentali messi a disposizione dal committente) si rispecchiano in tutti i rapporti, considerando, di volta in volta, come «committente» l’impresa che commissiona l’opera. La seconda fattispecie si ha quando, nell’ambito di una catena analoga alla precedente, i requisiti non quantitativi non si verificano in capo al committente, ma solo tra appaltatore e subappaltatore (nonostante quest’ultimo contratto possa essere sotto soglia). La terza fattispecie è quella in cui il committente è escluso dagli adempimenti per natura (ad esempio, persona fisica o soggetto non residente senza stabile organizzazione) o per l’impossibilità di riscontrare i requisiti richiesti (condominio, ente pubblico o non commerciale che sta svolgendo attività istituzionale etc.).