L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, interviene riguardo i casi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.
La riflessione dell’Ispettorato parte dalla sostanziale differenza dettata dalla legge tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) che consiste “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari – e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni”.
Il meccanismo di adesione del lavoratore è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
Il mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto costituisce inadempimento contrattuale contro il quale il lavoratore può agire innanzi al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.
Tale contributo integrativo non ha natura retributiva: la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto. Ne deriva che il mancato versamento determina la cessazione della regolarità contributiva e la perdita dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.