La reintroduzione dell’Ace per il periodo d’imposta 2019 riaccende i riflettori sulle delibere di approvazione del bilancio relativo all’esercizio appena concluso. Il primo tema è l’eventuale scelta, da parte delle aziende, di rivalutare i beni di impresa sfruttando l’articolo 1, commi 696 e ss., della Legge di Bilancio. Dal punto di vista fiscale il saldo attivo rappresenta una riserva di utili. Quindi sorge legittimamente il dubbio se possa trattarsi di una posta rilevante ai fini Ace. L’estraneità di tale riserva rispetto al comparto Ace non è definitiva, ma dura finché il saldo attivo mantiene la caratteristica di componente del netto derivante da processo valutativo. In realtà, la riserva entra a far parte di quelle disponibili quando gli elementi rivalutati vengano realizzati, e ciò accade quando gli elementi stessi sono ceduti a terzi oppure è completato il processo di ammortamento. La Legge di Bilancio (articolo 1, comma 702) ha reintrodotto per il periodo d’imposta 2019 il riallineamento dei minori valori fiscali dei beni rispetto a maggiori valori civilistici. Sulla correlazione tra riallineamento e Ace non risultano precedenti di prassi ufficiale. Si può rilevare, però, che il riallineamento non modifica l’entità del patrimonio netto, ma opera solo sui connotati fiscali del medesimo, nel senso che rende in sospensione di imposta la parte accantonata. Ma il regime di sospensione di imposta incide sulla fiscalità dell’attribuzione ai soci, non sulla natura della riserva, per cui si ritiene che una riserva di utili formata dal 2011 - ed eventualmente accantonata nel 2020 in regime di sospensione di imposta – mantenga inalterato il suo status di riserva disponibile (cioè distribuibile, seppur con gravame fiscale, e generata da fatti realizzativi), dal che se ne ricava la (mantenuta) rilevanza ai fini Ace.