Gli uffici dell’Agenzia delle entrate stanno adottando criteri differenti nell’ irrogazione delle sanzioni per le dichiarazioni contenenti false fatture. Gli accertamenti notificati negli ultimi mesi del 2019 riguardano in molti casi violazioni relative all’ anno 2014, commesse in sede di dichiarazione 2015. Si tratta quindi delle ultime ipotesi in cui non si applica direttamente il regime sanzionatorio introdotto dal 1° gennaio 2016. Gli uffici dovrebbero irrogare la sanzione che, caso per caso, risulti più favorevole al contribuente dopo il confronto tra penalità vigente al momento di commissione dell’illecito e nuova penalità (favor rei). Il nuovo regime sanzionatorio, invece, da un lato ha ridotto la penalità per dichiarazione in-fedele (dal 90 al 180%) e, dall’altro, ha introdotto una specifica aggravante (aumento fino alla metà) per l’utilizzo di fatture false, in passato non prevista, giungendo così a una sanzione dal 135 al 270%. Molti uffici, negli accertamenti degli ultimi mesi del 2019, hanno improvvisamente “scoperto” che la vecchia normativa prevedeva specifici criteri per la determinazione della sanzione (articolo 7, D.Lgs. 472/1997) In base a tale disposizione, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione. Alcuni uffici hanno individuato la «vecchia sanzione», ma non dal 100 al 200%, bensì applicando anche la maggiorazione del 50%. Il confronto è così operato tra il 150% (vecchia sanzione aggravata) e la nuova sanzione (135%), con la conseguenza che risulta più favorevole la nuova sanzione del 135%.