La CTP di Reggio Emilia, con la sentenza n. 84/2020, ha stabilito che l’ente della riscossione è tenuto a provare la notifica della cartella mediante produzione dei relativi documenti anche se sono trascorsi più di cinque anni dall’adempimento. Ciò in quanto l’obbligo di conservazione quinquennale della copia della cartella notificata è differente rispetto al riparto dell’onere probatorio in campo processuale. Né consegue che l’ufficio è tenuto a fornire in giudizio, ove sia in contestazione, la prova della notificazione.