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Coronavirus: fino al 31 marzo 2020 sospesi i termini di notificazione dei verbali ispettivi

Pubblicato il 12 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota dell’11 marzo 2020, esamina le disposizioni contenute negli articoli dei Decreti Legislativi emanati negli ultimi giorni in materia di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e impreseper contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’art. 2 D.L. n. 9/2020 sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli di competenza dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
L’art. 5 D.L. n. 9/2020 sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.
Le disposizioni trovano applicazione nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.
Fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all'inizio della sospensione ovvero:
- dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;
- dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all'ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.
Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima e ridotta.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
L’art. 1 D.L. 11/2020 prevede il rinvio di tutte le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari con l'eccezione dei procedimenti già individuati. Sono altresì sospesi tutti i termini per il compimento di atti processuali e il corso della prescrizione, salvo le eccezioni sopra richiamate fino al 22 marzo. Tuttavia, anche in tal caso, per i motivi sopra evidenziati, il termine deve ritenersi esteso per tutto il territorio nazionale fino al 31 marzo, salvo diversa indicazione da parte del Ministero di Giustizia.
Dal 1° aprile al 31 maggio i capi degli Uffici Giudiziari possono adottare misure necessarie al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute tra cui, per i procedimenti di competenza:
- il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio nei procedimenti civili che non rientrano nella competenza dell'INL;
- lo svolgimento delle udienze civili che non prevedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori mediante collegamento da remoto oppure mediante lo scambio di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni con adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Appare quindi necessario verificare i provvedimenti che adotterà il Capo dell'ufficio Giudiziario di appartenenza dei singoli Uffici per verificare le eventuali modalità di trattazione delle udienze o il loro rinvio.
Qualora i provvedimenti adottati a cura del Capo dell'Ufficio Giudiziario precludano la presentazione della domanda giudiziale, sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione per i diritti non altrimenti esercitabili.

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