Gli effetti economici del coronavirus sui bilanci impongono l’informazione nella Nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che riguarda tutte le imprese, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, con esclusione delle micro imprese (articolo 2427, n. 22-quater, cod. civ.). Bisogna distinguere le società che non usufruiscono della possibilità di prorogare l’assemblea di approvazione del bilancio prevista dal D.L. 18/2020 da quelle che ne usufruiscono. Per le società che usufruiscono del maggior termine di 180 giorni, gli amministratori dovranno riportare in Nota integrativa le informazioni disponibili sino al mese di giugno. È necessaria un’analisi più complessa per quelle con esercizio “a cavallo”: per esempio, una società che chiude l’esercizio il 30 giugno (esercizio 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020) o al 30 settembre 2020. In questi casi, si potrebbe porre il problema dell’eventuale svalutazione (impairment test) delle immobilizzazioni in base a quanto prevedono l’articolo 2426, n. 3, cod. civ., e il Principio contabile Oic 9 perché gli eventi in questione “entrano” nell’esercizio: la svalutazione riguarda le perdite “durevoli”, situazione che deve essere verificata.