I dodici giorni aggiuntivi di permessi previsti dalla legge 104 sono riconosciuti sia ai lavoratori disabili che a quelli che assistono un figlio o un familiare disabile. Con la circolare 45/2020 pubblicata ieri , Inps corregge la precedente interpretazione dell’articolo 24 del Dl 18/2020 fornita con il messaggio 1281/2020, secondo cui i lavoratori disabili erano esclusi dalla maggiorazione.
I dodici giorni possono essere fruiti nei mesi di marzo e aprile, consecutivamente o suddividendoli in base alle necessità e sono in aggiunta ai 3 giorni per ogni mese già previsti dalla legge. Tutti i permessi, inoltre, sono frazionabili in ore secondo le regole già indicate nei messaggi 16866/2007 e 3114/2018. Nella circolare viene affermato che se un lavoratore assiste più persone disabili, oppure è un disabile che assiste un altro disabile, può cumulare anche le giornate aggiuntive (arrivando per esempio a 18+18 in due mesi).
Per quanto riguarda invece i congedi parentali speciali della durata di 15 giorni da fruire a partire dal 5 marzo nel periodo di chiusura delle scuole, la circolare non si discosta da quanto già indicato nel messaggio 1281/2020. Quindi indennizzo al 50% della retribuzione o del reddito per chi ha bambini fino a 12 anni di età o con handicap grave senza limite di età, e senza indennizzo per bambini oltre 12 anni e fino a 16. Nella circolare, però, non è stato indicato come calcolare l’età, a differenza di quanto fatto nella circolare 44/2020 pubblicata ieri relativa al bonus baby sitter. Si presume che il criterio sia lo stesso e quindi i 12 e i 16 anni non devono essere stati compiuti al 5 marzo, giorno di chiusura dei servizi scolastici.
Questo congedo non può essere fruito a ore ed è incompatibile con eventuali strumenti di sostegno al reddito fruiti dall’altro genitore per riduzione o sospensione dell’attività o se quest’ultimo non lavora. La circolare conferma che per alcune categorie di lavoratori la domanda può già essere inviata, mentre altri devono attendere l’implementazione delle procedure. Questi ultimi possono comunque fruire dei congedi (con erogazione della relativa indennità da parte del datore di lavoro se si tratta di dipendenti) e presentare la domanda successivamente. Tuttavia, dato che l’accoglimento delle richieste è soggetto al limite di budget complessivo, le richieste potrebbero anche essere respinte. Ma non viene indicata quale procedura seguire in tal caso e come a quel punto i giorni di assenza devono essere considerati.