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Perdite trasformate con il limite del 20%

Pubblicato il 28 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 55, D.L.18/2020 si pone l’obiettivo di assicurare liquidità alle imprese che detengono un ammontare di crediti deteriorati. Realizzando tali crediti, infatti, si generano perdite fiscali che con il meccanismo del riporto a nuovo assicurano la compensazione con eventuali imponibili futuri, ma tale beneficio è rinviato sine die, mentre le imprese in difficoltà hanno bisogno subito di liquidità. Il presupposto essenziale è cedere a titolo oneroso crediti commerciali o finanziari verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020. Una volta verificato il presupposto della cessione del credito si può passare al secondo step, cioè constatare l’esistenza di (in alternativa): una perdita fiscale non ancora portata in diminuzione del reddito; una eccedenza Ace non trasformata in credito d’imposta da utilizzare ai fini Irap. Il terzo step è l’iscrizione di imposte anticipate relative ai due elementi sopra ricordati. Tema delicato è quello della decorrenza della spendibilità del credito d’imposta (in compensazione orizzontale, a rimborso o ceduto a terzi), poiché il comma 3 dell’articolo 55 – che in realtà sostituisce l’articolo 44-bis. D.L. 34/2019 – condiziona la trasformazione a una opzione che va esercitata entro il periodo d’imposta di cessione del credito deteriorato (2020) e poi aggiunge «l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione». Il punto è delicato e merita un chiarimento o una modifica alla norma (si veda anche l’articolo a fianco), ma è chiaro che la spendibilità nel 2021 sarebbe poco utile nell’attuale emergenza.

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