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Perdite trasformate con il limite del 20%

Pubblicato il 28 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 55, D.L.18/2020 si pone l’obiettivo di assicurare liquidità alle imprese che detengono un ammontare di crediti deteriorati. Realizzando tali crediti, infatti, si generano perdite fiscali che con il meccanismo del riporto a nuovo assicurano la compensazione con eventuali imponibili futuri, ma tale beneficio è rinviato sine die, mentre le imprese in difficoltà hanno bisogno subito di liquidità. Il presupposto essenziale è cedere a titolo oneroso crediti commerciali o finanziari verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020. Una volta verificato il presupposto della cessione del credito si può passare al secondo step, cioè constatare l’esistenza di (in alternativa): una perdita fiscale non ancora portata in diminuzione del reddito; una eccedenza Ace non trasformata in credito d’imposta da utilizzare ai fini Irap. Il terzo step è l’iscrizione di imposte anticipate relative ai due elementi sopra ricordati. Tema delicato è quello della decorrenza della spendibilità del credito d’imposta (in compensazione orizzontale, a rimborso o ceduto a terzi), poiché il comma 3 dell’articolo 55 – che in realtà sostituisce l’articolo 44-bis. D.L. 34/2019 – condiziona la trasformazione a una opzione che va esercitata entro il periodo d’imposta di cessione del credito deteriorato (2020) e poi aggiunge «l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione». Il punto è delicato e merita un chiarimento o una modifica alla norma (si veda anche l’articolo a fianco), ma è chiaro che la spendibilità nel 2021 sarebbe poco utile nell’attuale emergenza.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...