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Il mancato accordo tra sindacati può mettere a rischio la cassa in deroga

Pubblicato il 04 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Cassa in deroga a geometria variabile: in attesa che venga sciolto - possibilmente, con un intervento normativo - il grande dubbio sulla natura vincolante (come prevede l’articolo 22, D.L. 18/2020) o facoltativa (come sostenuto dalla circolare n. 47/2020 dell’Inps) degli accordi sindacali, l’unica certezza che hanno le imprese e i loro consulenti sono le intese regionali finora approvate per disciplinare il nuovo ammortizzatore. Intese con natura vincolante per le Regioni che dovranno valutare le domande di accesso alla Cigd e, quindi, nella gestione concreta di questo strumento avranno un ruolo determinante. Un primo gruppo di Regioni riproduce in maniera fedele la previsione di legge, richiedendo, per i datori che occupano più di cinque dipendenti, la stipula di un accordo sindacale come requisito fondamentale per accedere alla Cigd. Un altro gruppo di Regioni ha reso sostanzialmente facoltativa la sottoscrizione dell’accordo sindacale. La disciplina della Toscana prevede, ad esempio, una doppia regola: viene richiesta l’attivazione della procedura di esame congiunto e la stipula dell’accordo, ma si prevede che, in caso di mancata definizione dell’accordo entro 5 giorni, il datore può comunque procedere alla richiesta, allegando copia della richiesta inviata alle organizzazioni sindacali. Alcune Regioni, infine, hanno compiuto una scelta netta di semplificazione: la Regione Campania prevede che il datore deve limitarsi a dare atto di avere informato le organizzazioni sindacali circa la richiesta del trattamento, attestando inoltre l’esistenza di un pregiudizio per l’attività dell’impresa e per i lavoratori.

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