L’articolo 8, D.L. liquidità distingue e separa nettamente le imprese che anche prima e indipendentemente dalla crisi erano in situazione di perdita della continuità, da quelle che invece erano sane e che, per effetto della crisi, potrebbero avere problemi di continuità. Lo spartiacque è la data del 23 febbraio 2020. Le imprese sane a tale data, nei bilanci relativi all’esercizio 2020, effettuano le valutazioni nella prospettiva della continuità in base a quanto prevede l’articolo 2423-bis, cod. civ.: per queste imprese i criteri di valutazione, illustrati nella Nota integrativa, sono quelli di funzionamento, ignorando quanto accaduto dopo il 23 febbraio 2020. La norma non brilla per chiarezza, ma la relazione aiuta. Infatti, l’articolo 8 menziona la redazione del bilancio di esercizio in corso «al» 31 dicembre 2020, mentre la relazione precisa che si tratta dei bilanci dell’esercizio «in» corso nel 2020: pertanto, dovrebbero rientrarvi anche bilanci intermedi e bilanci consolidati. Il problema che emergerà dall’applicazione dell’articolo 8 è quello di stabilire se un’impresa era in continuità prima della crisi, ovvero alla data del 23 febbraio 2020. Si dovrà fare riferimento ai principi contabili e al principio di revisione 570 sulla continuità.