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La sospensione dei finanziamenti va in bilancio per competenza

Pubblicato il 20 aprile 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Doppia opportunità per ottenere la moratoria di finanziamenti e leasing per le imprese danneggiate dalla diffusione del virus Covid-19 che rientrano nelle definizioni comunitarie di micro, piccole e medie imprese (pmi), appartenenti a tutti i settori, con sede in Italia e classificate in bonis dal sistema bancario. In primo luogo, in base all’articolo 56, D.L. 18/2020, si può richiedere la sospensione, sino al 30 settembre prossimo, del pagamento dei canoni di leasing o delle rate relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 settembre 2020. In alternativa, le Pmi possono accedere alla moratoria prevista dal protocollo Abi di cui all’accordo per il credito del 2019, al quale è stato aggiunto l’addendum del 6 marzo 2020 per tenere conto del Covid-19. Per quanto riguarda gli effetti in bilancio delle moratorie, l’Oic 19 distingue il trattamento contabile a seconda che si tratti o meno di una modifica sostanziale dei termini contrattuali del debito e a seconda che l’impresa applichi o meno il criterio del costo ammortizzato. In assenza di modifica sostanziale e di non applicazione del co-sto ammortizzato (come generalmente accade per le pmi), l’effetto derivante dall’allungamento del pia-no di ammortamento deve essere rilevato per competenza lungo la durata del finanziamento, per cui si tratterà unicamente di imputare a Conto economico gli interessi maturati anche nel periodo di moratoria (ancorché, eventualmente, pagati alla scadenza della moratoria). La pmi che applica il costo ammortizzato deve ricalcolare (al tasso iniziale) il valore attuale del finanziamento a seguito della revisione della stima dei flussi finanziari futuri conseguente alla moratoria. La differenza tra il nuovo valore attualizzato e il precedente valore contabile è rilevata a conto economico negli oneri o proventi finanziari.

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