Banca d’Italia, con la comunicazione del 18 aprile rivolta alle banche e agli intermediari finanziari, ha chiarito che gli sconfinamenti e le rate scadute, in quanto sospese, relativi ai finanziamenti accordati alle imprese beneficiarie delle misure di cui all’articolo 56 del Decreto Cura Italia, non devono essere segnalati alla Centrale dei rischi, archivio che contiene informazioni sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Inoltre, con riferimento a tali disposizioni normative e dal momento in cui il beneficio è stato concesso, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza, ossia tra i clienti che abbiano gravi difficoltà a restituire il proprio debito.