Nessun intervento, con la conversione in legge del D.L. “Cura Italia”, che vada a sterilizzare la disciplina delle società di comodo. Nemmeno in relazione al periodo d’imposta 2020, come era stato, invece, proposto con un emendamento che prevedeva una causa di disapplicazione generalizzata per tale periodo. Se ne parlerà, forse, con l’annunciato “decreto Aprile”. Il problema si pone immediatamente per il periodo d’imposta 2019, per il quale le imposte devono essere versate quest’anno. E per il quale non esistono correttivi specifici decisi dal legislatore, ma solo i rimedi “ordinari”. Le società di comodo sono state disciplinate con l’articolo 30, L. 724/1994. Nella norma sono racchiuse 2 presunzioni legali di evasione. Alla prima di “non operatività” della società (attraverso il test), viene infatti associata la seconda, rivolta proprio alle società non operative (il fatto presunto della prima presunzione), per le quali entra in gioco la presunzione di cui al comma 3, L. 724/1994 sul reddito minimo e sulla base imponibile Irap minima.