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Licenziamento per sopravvenuta idoneità: obbligo di repechage

Pubblicato il 25 giugno 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 298 del 24 giugno 2020, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esatta individuazione dell’ambito applicativo dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020. Il quesito posto riguarda la possibilità di far rientrare in tale fattispecie l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
L’Ispettorato pone in evidenza il fatto che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966.
Ne deriva che anche l’ipotesi in argomento deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.
Il datore di lavoro, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non solo ha l'onere di provare la sussistenza delle ragioni di carattere oggettivo poste a base del recesso ma deve provare altresì l'inutilizzabilità del lavoratore in altre mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte.
Con specifico riferimento all’obbligo di repechage il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione costituisce ipotesi del tutto assimilabile alle altre causali di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la legittimità della procedura di licenziamento, infatti, non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

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