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La perdita di imponibile è una preoccupazione inutile

Pubblicato il 09 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il comma 3, articolo 38-bis, D.L. 34/2020, che riscrive l’articolo 7, D.L. 23/2020 recepisce il contenuto del documento interpretativo 6 dell’Organismo italiano di contabilità e la comunicazione relativa all’impairment delle immobilizzazioni sempre dell’Oic. La lettura del comma 3 lascia perplessi, infatti, il testo diffuso precisa che «l’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo sono limitate ai soli fini civilistici». Questa frase, se riferita agli effetti fiscali, appare inutile almeno per due motivi: innanzitutto esiste, da sempre, il principio di derivazione semplice, integrato poi dal principio di derivazione rafforzata: pertanto, fatte salve le specifiche disposizioni tributarie, rileva ai fini fiscali quanto esposto nel bilancio. Inoltre, dal momento che la norma si riferisce alla redazione dei bilanci in base al principio generale della continuità, non si generano particolari effetti fiscali che potrebbero essere penalizzanti per le imprese. Se poi un’impresa dovesse svalutare un asset, esistono le specifiche disposizioni fiscali: per esempio, la svalutazione di un’immobilizzazione non è immediatamente riconosciuta, ma lo diventa successivamente in base al processo di ammortamento.