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Cessione d’azienda, esteso a 45 giorni il termine per l’esame congiunto

Pubblicato il 14 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La durata dell'esame congiunto previsto in caso di trasferimento di azienda si allunga fino a 45 giorni, in caso di mancato accordo, per le procedure in corso fino al 17 agosto 2020.
Con questa disposizione inserita nella legge di conversione del decreto rilancio (sotto forma di un comma 1 bis dell'articolo 80) il legislatore introduce l'ennesima norma emergenziale in materia di lavoro.
La disposizione riguarda la procedura obbligatoria di consultazione prevista dall'articolo 47 della legge 428 del 1990; secondo tale norma, chi intende trasferire, in tutto o in parte, un'azienda, applicando l'articolo 2112 del Codice civile, deve attivare una procedura di confronto sindacale.
In particolare, il cedente e il cessionario devono inviare una comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato.
La comunicazione deve indicare la data del trasferimento, i motivi del programmato trasferimento d'azienda, le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e, infine, le eventuali misure previste nei loro confronti.
Una volta ricevuta la comunicazione, ed entro sette giorni dal suo ricevimento, le rappresentanze sindacali oppure i sindacati di categoria possono chiedere di svolgere con il cedente e il cessionario un esame congiunto; nei successivi sette giorni deve iniziare il confronto, e lo svolgimento di questo esame congiunto si intende in ogni caso concluso quando, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
La legge di conversione interviene proprio questo ultimo termine (si fa riferimento all'articolo 47, comma 2), che viene allungato da dieci a 45 giorni: la procedura, quindi, si intende esperita solo dopo il decorso infruttuoso di 45 giorni di trattativa. Non viene modificato, invece, il termine per avviare la procedura, che resta fissato in 25 giorni prima dell'atto di cessione.
Ne viene fuori un meccanismo abbastanza complicato e irrazionale, da ricostruire in via interpretativa. Potrebbe accadere che un'azienda abbia avviato correttamente la procedura con l'anticipo previsto dalla legge (25 giorni) ma non sia riuscita a trovare l'accordo entro la data di cessione. In tale caso, dovendo le parti continuare a trattare fino al quarantacinquesimo giorno, che succede all'atto di trasferimento di azienda? Deve essere spostato, fino al raggiungimento dell'accordo o fino al termine dei 45 giorni (qualora l'accordo non venga trovato), oppure le parti possono comunque procedere nella data prevista inizialmente?
Il legislatore, avendo scritto una norma imprecisa e affrettata, non si avvede di tale problema, consegnando agli interpreti il difficile compito di dare una risposta. Risposta che dovrà per forza essere prudente, non potendosi prevedere quali letture saranno date dalla giurisprudenza di fronte a disposizioni cosi generiche.
L'incertezza avvolge anche il periodo di vigenza della norma, che si applica «fino al 17 agosto»; la legge non chiarisce se l'estensione a 45 giorni riguarda tutte le procedure avviate entro tale data (anche quelle proseguite dopo) oppure si applica solo agli esami congiunti pendenti sino al 17 agosto, cessando di avere effetti dal giorno successivo.

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