L’accesso a benefici come il contributo a fondo perduto non è consentito alle c.d. «imprese in difficoltà». Si tratta di una questione di assoluta rilevanza, che assume particolari risvolti riguardo al modello cooperativo. Infatti, nell’ambito della cooperazione, la variabilità del capitale sociale rappresenta un elemento essenziale e caratterizzante. Appare difficilmente applicabile alle società cooperative un criterio che possa portare a definirle «imprese in difficoltà» in seguito alla perdita di oltre il 50% del capitale sociale. Di conseguenza deve ritenersi che l’estensione alle società cooperative della definizione di «impresa in crisi» per perdita di oltre metà del capitale, così come disposta per Srl e Spa, debba passare dalla verifica di compatibilità prevista dall’articolo 2519, cod. civ.: compatibilità difficilmente riscontrabile in considerazione del regime del capitale intrinseco a tali enti. A meno di non voler considerare integrata la fattispecie de quo con la perdita dell’intero capitale sociale.