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Il nuovo periodo 5+4 di Cigd dopo l’ok alle prime 9 settimane

Pubblicato il 16 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Per accedere alle ulteriori 5+4 settimane di cassa integrazione in deroga occorre prima farsi autorizzare dalle Regioni tutti i periodi di loro competenza. Se finora sono stati autorizzati periodi parziali, occorre presentare una nuova domanda. Con la circolare 86/2020 diffusa ieri, l’Inps illustra le modifiche apportate all’impianto normativo sulla Cigd a opera del decreto rilancio (Dl 34/2020) e del Dl 52/2020.
I datori di lavoro che, con riferimento alle sospensioni/riduzioni collocate all’interno del periodo 23 febbraio-31 agosto 2020, hanno ottenuto dalle Regioni l’autorizzazione alla prime nove settimane di Cigd, possono chiedere all’Inps l’accesso all’ulteriore tranche di 5 settimane e, una volta interamente fruite queste ultime, richiedere all’istituto di previdenza le ulteriori 4 settimane previste dal Dl 52/2020 anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Per le aziende ubicate nelle zone rosse, il periodo di competenza regionale è di 22 settimane complessive; per quelle aventi unità produttive nelle zone gialle le settimane di pertinenza regionale sono, invece, 13.
Va rilevato che per poter accedere alle 5 settimane (e quindi alle 4 successive) i datori di lavoro devono aver completato l’iter con le Regioni. Quest’ultime, quindi, restano competenti per il completamento dell’intero primo periodo autorizzabile.
Confermato che possono richiedere la Cigd i datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. Semaforo verde alle imprese fallite, per i lavoratori ancora alle loro dipendenze, anche se sospesi.
Per quanto attiene ai dipendenti, la Cigd potrà riguardare tutte le tre tipologie di apprendistato; via libera ai lavoratori a domicilio, anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (Fsba), in quanto esclusi dalle tutele del medesimo Fondo e ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Inpgi.
Viene inoltre disciplinata la misura di sostegno per il settore sportivo professionistico ammesso a beneficiare di 9 settimane di Cigd. Si tratta di un’estensione riguardante solo i dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che, nel 2019, hanno ricevuto retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro. Quest’ultima va intesa come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, al lordo delle relative ritenute, percepita da tutti i datori di lavoro con cui è stato intrattenuto un rapporto subordinato con obbligo di versare i contributi al Fondo.
L’estensione della Cigd non riguarda tutto il personale della società sportiva e gli amministrativi, per esempio, restano tutelati dal Fis. La cassa in deroga sarà autorizzata e gestita dall’Inps cui le società sportive dovranno presentare apposita domanda sulla base di ulteriori istruzioni che verranno prossimamente diffuse.

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