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Licenziamenti viziati, indennità flessibile

Pubblicato il 17 luglio 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150/2020 ha tacciato di incostituzionalità l'articolo 4, D.Lgs. 23/2015 che disciplina i criteri di calcolo dell'indennità dovuta al lavoratore licenziato con vizi formali. Per calcolare l'indennità dovuta dal datore di lavoro al lavoratore licenziato con vizi formali, il giudice deve tener conto innanzitutto dell'anzianità di servizio del lavoratore, base di partenza della valutazione. Inoltre, motivatamente, può prendere in considerazione altri criteri (gravità violazioni; numero occupati; dimensione impresa; comportamento e condizioni delle parti) per rendere la misura dell'indennità aderente al caso concreto, nella consapevolezza che, oltre a ristorare il pregiudizio arrecato dall'illegittimo licenziamento, assolve anche alle funzioni sanzionatorie e dissuasive.

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Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...