Il cambio di rotta dell’Agenzia delle entrate sulla possibilità per le imprese immobiliari di fruire dell’ecobonus e del sismabonus anche sugli immobili merce e su quelli concessi in locazione apre nuovi scenari. L’incrocio tra questi benefici e la possibilità, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura (in base all’articolo 121 del Decreto Rilancio) sollevano un interesse addirittura maggiore del superbonus al 110%. Tuttavia, l’inquadramento contabile e fiscale di queste operazioni di smobilizzo dell’agevolazione fiscale risulta ancora scarsamente esplorato. Ma come “gira” il beneficio fiscale? Le tesi sino a oggi prevalenti, inquadrando il bonus alternativamente come un risparmio d’imposta o un contributo in conto impianti, nel caso specifico non funzionano. Non vi è alcun risparmio d’imposta (perché il credito viene monetizzato) e, d’altra parte, non vi è alcuna immobilizzazione, in relazione alla quale riconoscere un contributo. Pure l’ipotesi della generica «sopravvenienza attiva» sembra poco soddisfacente, anche perché non è mai stato sciolto il nodo dell’assoggettamento ad Irap. Si potrebbe, forse, valorizzare il § 14 del Principio Oic n. 13, in base al quale i contributi in conto esercizio ricevuti per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A5 (altri ricavi e proventi) di Conto economico, mentre i costi sostenuti sono rilevati al lordo di tali contributi. Alla chiusura dell’esercizio, la variazione delle rimanenze è rilevata al netto dei contributi ricevuti.