La CTR Lazio, con la sentenza n. 1376/XIII/2020, ha affermato che la presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del contribuente è una circostanza che deve essere rilevata tempestivamente dall’Agenzia delle entrate se non vuole vedersi annullata la pretesa impositiva per intervenuta decadenza. Pertanto, se tale circostanza viene rappresentata per la prima volta in sede di appello, la stessa è inammissibile e, come tale, inidonea a salvare la pretesa erariale dall’annullamento.