L’articolo 58, D.L. 104/2020 consente di derogare alle disposizioni dettate dall’articolo 2426, n. 2, cod. civ. che prevede l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Pertanto, le imprese possono non contabilizzare fino al 100% gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, mantenendo nel bilancio 2020 il valore degli stessi come risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando così il piano di ammortamento originario di un anno. La norma prevede, nel caso di utilizzo della facoltà in questione, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata: in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi. La Nota integrativa, poi, dovrà dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell’esercizio.