In caso di diffida accertativa se i destinatari sono due (datore di lavoro e responsabile in solido) è possibile che gli stessi attivino, autonomamente, il tentativo di conciliazione e il ricorso amministrativo. Tale procedura viene individuata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) con la lettera circolare n. 811/2020 di ieri , che fa seguito alle prime indicazioni fornite sull'argomento con la circolare n. 6 del 5 ottobre 2020.
Verificandosi tale circostanza, è possibile che i destinatari attivino entro il termine di 30 giorni l'uno istanza di conciliazione e, l'altro, ricorso amministrativo al Dirigente dell'Ispettorato territoriale. In tal caso l'ufficio darà corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto che ha promosso la conciliazione (escludendo, quindi, per ovvi motivi, il soggetto che ha proposto ricorso). Definita la conciliazione verrà dato corso alla definizione del ricorso che, in ogni caso, va deciso nei previsti 60 giorni.
Qualora, invece, siano formalizzate distinte istanze di conciliazione da parte dei soggetti obbligati (datore di lavoro e obbligato in solido), la trattazione sarà comunque unitaria in presenza di tutte le parti istanti e del lavoratore interessato.
In caso di esito positivo della conciliazione, il relativo verbale, ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs n. 124/2004, acquisirà efficacia di titolo esecutivo con decreto del giudice su istanza del lavoratore interessato. Nel caso in cui l'accordo venga firmato da uno dei soggetti obbligati, la diffida accertativa perde efficacia soltanto nei suoi confronti, acquisendo in tal caso valore di titolo esecutivo. In caso di esito negativo, al lavoratore sarà consegnata la diffida accertativa, unitamente alla documentazione attestante la notifica al datore di lavoro e all'eventuale responsabile in solido, la quale acquisirà efficacia di titolo esecutivo.
In caso di ricorso amministrativo presentato dal datore di lavoro e/o dal responsabile in solido, l'atto dovrà essere notificato, a cura dei ricorrenti, unitamente alla diffida accertativa, al lavoratore, il quale potrà rendersi parte attiva ai fini della sua tempestiva trattazione e decisione, fermo restando la prevista applicazione del silenzio rigetto dopo l'inutile trascorrere dei 60 giorni dal deposito del ricorso in questione.
Se il ricorso è accolto, a cura dell'ufficio, ne viene data comunicazione ad entrambe le parti e all'eventuale obbligato in solido, anche se non ha presentato ricorso. In tal caso la diffida non acquisirà efficacia di titolo esecutivo anche nei confronti degli obbligati. Qualora il ricorso sia respinto per la parte sostanziale ma riconosca l'insussistenza del vincolo di solidarietà da parte di un soggetto, il provvedimento dichiarerà la permanenza della diffida nei confronti degli altri soggetti estranei al vizio che ha determinato tale esclusione.
Il rigetto del ricorso è comunicato al ricorrente e al lavoratore. La comunicazione al lavoratore sarà corredata dall'originale della diffida accertativa e dalla prova dell'avvenuta notifica al datore di lavoro e all'eventuale obbligato in solido, evidenziando che la diffida ha acquisito titolo esecutivo da azionare nei confronti dei debitori.
L'esito del ricorso potrà riconoscere la rideterminazione del credito del lavoratore. In tal caso l'ispettore emetterà un atto di ridetermina che seguirà la procedura della originaria diffida accertativa.