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Ripresa dei versamenti contributivi: nuovi chiarimenti dall’INPS

Pubblicato il 27 ottobre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS, con il messaggio n. 3882 del 23 ottobre 2020, fornisce ulteriori indicazioni per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione.
Il Decreto Agosto aveva introdotto la possibilità di beneficiare della seguente modulazione dell’adempimento:
-il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
-il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che l’INPS non darà luogo al rimborso di quanto già versato.
In merito alla presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione, è stato
prorogato il termine di presentazione dal 16 settembre 2020, originariamente previsto, al 30 settembre 2020, termine poi ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.
Entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate; entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione nella Gestione Aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata valgono le
seguenti indicazioni:
- le denunce di variazione, volte a modificare le denunce mensili prive dei codici inerenti alle diverse fattispecie di sospensione, avendo già ottemperato al
versamento delle rate scadute, possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio;
- nel caso in cui non si intenda usufruire delle modalità di restituzione nei termini, pur in presenza di sospensione del versamento dei contributi con indicazione dei relativi codici, ma sia stata presentata istanza di dilazione amministrativa, le denunce dovranno essere ritrasmesse senza l’indicazione degli importi sospesi e, pertanto, senza l’indicazione dei codici di sospensione;
- per le aziende con dipendenti, se tale valore è l’unico dato aziendale, il flusso dovrà essere inviato con l’attributo ‘elimina’ della sezione stessa.
L’Istituto precisa che la possibilità di presentare domanda di dilazione amministrativa dei debiti contributivi in fase amministrativa interessati dalla sospensione dei versamenti riguarda la generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla Gestione previdenziale di appartenenza.

Prossime scadenze

Calendario
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Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...