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Licenziamenti, stop fino al 31 gennaio in attesa del fermo fino a marzo

Pubblicato il 11 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Doppia proroga per il divieto di licenziamenti: una è prevista dal decreto Ristori (Dl 137/2020), che ha esteso la scadenza del divieto sino al 31 gennaio 2021, e l’altra è stata annunciata dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nella videoconferenza del 30 ottobre scorso: con la prossima legge di bilancio il vincolo sarà allungato fino alla fine di marzo 2021.
Vediamo innanzitutto in cosa consiste la prima di queste due proroghe, quella che si è già tradotta in una norma vigente.
L’articolo 12, commi 9 e 10, del decreto Ristori proibisce, fino al prossimo 31 gennaio, le stesse tipologie di licenziamenti che erano oggetto dei divieti precedenti: non sono consentiti tutti i recessi economici, sia di tipo individuale, sia collettivo. Pertanto, viene ribadito il divieto di intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, così come viene ripetuto il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo.
Restano sospese le procedure già pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, a esclusione delle ipotesi in cui i lavoratori coinvolti da tali procedure, impiegati in un appalto, vengano riassunti dal nuovo appaltatore in virtù di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto dell’appalto stesso.
La nuova formulazione del divieto consente di superare un importante dubbio applicativo sorto in relazione alla versione del divieto contenuta nel decreto agosto, basata su un complesso meccanismo che fissava in maniera criptica tale proroga, subordinando la possibilità di licenziare alla previa fruizione per intero dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da Covid-19 o dell’esonero dai contributi previdenziali previsto dal medesimo decreto.
Tale meccanismo ha creato non pochi problemi interpretativi circa l’esatta identificazione della data oltre la quale sarebbe stato consentito licenziare: il decreto Ristori ripristina una data certa, quella del 31 gennaio 2021, utilizzando la versione, molto più chiara ed esaustiva, del divieto contenuta prima nel decreto Cura Italia (Dl 18/2020) e poi nel decreto rilancio (Dl 34/2020).
Con il decreto 137/2020 il Governo conferma anche la scelta, compiuta nel decreto agosto, di rinunciare alla facoltà di revocare in qualsiasi momento tali recessi, in deroga alle regole ordinarie, a condizione che, contestualmente alla revoca, il datore richiedesse il trattamento di cassa integrazione salariale. Un meccanismo di cui pochi hanno compreso il significato e l’utilità concreta e che ha avuto vita breve nel nostro ordinamento.
Come accennato, la proroga contenuta nel Dl 137/2020 non esaurisce il tema dei licenziamenti, in quanto il Governo, per bocca del premier, ha già annunciato un ulteriore slittamento alla fine del mese di marzo del 2021 del divieto, di cui però ancora non si conoscono le regole.

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