È demandato al sostituto d’imposta l’onere di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge di Stabilità per il 2016 ai fini della detassazione dei premi di risultato. È quanto affermato dall’agenzia delleEntrate nella risposta a interpello 550/2020 , con la quale è tornata a pronunciarsi sulla condizione del raggiungimento di uno o più obiettivi di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e/o innovazione per l’applicazione della tassazione sostitutiva del 10% sui premi di risultato.
Un dipendente di un’azienda assicurativa ha chiesto all’amministrazione finanziaria di valutare l’operato del proprio datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha applicato la tassazione ordinaria sulle somme corrisposte a titolo di premio di risultato, non nutrendo dubbi, alla stipula del contratto integrativo di secondo livello, circa il raggiungimento dell’obiettivo incrementale di un parametro fissato (utile lordo).
L’istante contesta tale valutazione in quanto a suo parere il raggiungimento dell’obiettivo incrementale dell’utile lordo d’esercizio rispetto al valore dell’anno precedente non era stato ancora raggiunto al momento della stipula del contratto, né si poteva avere la certezza che lo stesso sarebbe stato raggiunto a fine esercizio. Infatti, al momento della sottoscrizione gli unici dati noti erano quelli relativi al primo semestre su cui il datore avrebbe potuto elaborare solo delle proiezioni. Inoltre, l’istante eccepisce che il parametro utilizzato per la misurazione dell’incremento dell’obiettivo di redditività è per sua natura costituito dalla somma algebrica di una serie di eventi economici generanti costi e ricavi, solitamente conoscibili con certezza in presenza di dati consolidati di bilancio.
Le Entrate hanno confermato che, per far scattare la tassazione agevolata, è necessario che, oltre ad essere raggiunto l’obiettivo prefissato, quest’ultimo risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Da ciò scaturisce l’esigenza che i criteri di misurazione siano determinati con ragionevole anticipo rispetto a un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. A parere dell’Agenzia, al fine di evitare di vanificare la portata della norma agevolativa, tale circostanza deve essere intesa in senso assoluto e non necessariamente ancorata a uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.
In presenza di un contratto stipulato nel presupposto che alla data della sua sottoscrizione il raggiungimento dell’obiettivo risulti effettivamente incerto, è compito del sostituto d’imposta, sotto la propria responsabilità, valutare se sussistono i presupposti per l’applicazione della tassazione agevolata (si veda la risoluzione 36/E/2020 ).
A tal fine, l’azienda può effettuare proiezioni a valere sull’intero periodo di osservazione, avvalendosi di strumenti di analisi e indicatori idonei a valutare l’andamento dei risultati economici conseguiti fino a un determinato momento (nel caso specifico, i primi nove mesi dell’anno).