Il Tribunale di Novara con il Decreto 2366/2020, ha affermato che all’operazione di scissione alla quale non partecipano società azionarie non si può applicare la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine previsto per l’opposizione dei creditori nell’articolo 2503, comma 1, cod. civ., come di necessario decorso tra il giorno di iscrizione delle deliberazioni di scissione nel Registro Imprese e il giorno di stipula dell’atto di scissione.