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Congedo Covid-19 quarantena figli: nuovi casi di spettanza e cumulabilità tra genitori

Pubblicato il 23 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Nella circolare n. 132 del 20 novembre 2020, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni procedurali in merito al congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) che i lavoratori dipendenti possono utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito, nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa, può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
I genitori possono fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata legge n. 126/2020. Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche, a partire dal giorno 29 ottobre 2020.
Il congedo per quarantena del figlio è incompatibile con:
- il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in modalità agile;
- la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
- il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.
Fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello
stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica:
- tramite il portale web;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164;
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

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