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Dirigenti, lavoratori specializzati e in formazione: condizioni di distacco intrasocietario

Pubblicato il 01 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 1057 del 30 novembre 2020, interviene a chiarire alcuni
adempimenti ascrivibili agli uffici dello Sportello Unico per quanto riguarda le condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione provenienti da Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. 
Il D.Lgs. n. 253/2016, in attuazione della direttiva 2014/66/UE (la c.d. “direttiva ICT” -IntraCorporate Transfer) ha disciplinato l’ingresso in Italia di queste categorie di lavoratori per svolgere prestazioni di lavoro subordinato a
seguito di trasferimenti intra-societari, al di fuori delle quote previste dall’art. 3, comma 4, del Testo Unico Immigrazione.
Si definisce trasferimento intrasocietario il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:
- sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
- impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’art.2359 c.c. - c.d. "distacco infragruppo" - a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.
L’entità ospitante, che presenta la richiesta di nulla osta deve impegnarsi ad adempiere agli obblighi previdenziali
e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.
Laddove l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, si ritiene possibile valutare in termini complessivi
la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia. Tale verifica non può prescindere dall’analisi dei dati documentali di fatturato riferibili esclusivamente alla distaccataria, oltre che di altri dati documentali ricavabili ad esempio dal registro delle imprese.

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